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DECRETO SOSTEGNI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "Decreto Sostegni"

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 

NUOVE MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 8)

La nuova disposizione prevede, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, la possibilità di richiedere:

  • il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
  • l’Assegno Ordinario e la CIGD per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

L’accesso ai predetti trattamenti è consentito senza il riconoscimento di un contributo addizionale e per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

 

Un elemento di novità della disposizione riguarda la presentazione delle istanze di trattamento nonché la trasmissione dei dati necessari alla liquidazione da parte dell’Inps che saranno possibili tramite un nuovo flusso telematico denominato “UniEmens CIG”.

Il termine per la presentazione delle domande è confermato entro la fine del mese successivo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di scadenza è fissato entro la fine del mese successivo la data di entrata in vigore del decreto Sostegni.

In caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento e il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In fase di prima applicazione i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto se tale data è posteriore a quella “ordinaria” che fissa la scadenza per l’invio dei dati all’INPS entro il mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

Decorsi tali termini il pagamento rimarrà a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, la concessione dei trattamenti, le integrazioni salariali possono essere riconosciute sia con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps sia con le modalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015 (pagamento anticipato da parte del datore).

slide Decreto Sostegni

 

Categoria: News
Tipologia: Dalle associazioni