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Statuto

COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE


Art. 1
E' costituita - secondo le leggi vigenti - una Associazione fra i distributori all'ingrosso di carta e cartoni per uso grafico con la denominazione:
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISTRIBUTORI CARTA" - "ADICA".
L'Associazione è autonoma e libera da vincoli con partiti politici.
Ha sede in Milano, Corso Venezia 47/49, presso l'UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO dalla quale dipende per quanto riguarda l'amministrazione, i servizi e il personale di Segreteria.
Aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo.
La sua durata è illimitata: l'eventuale scioglimento deve essere deliberato da apposita Assemblea Straordinaria.
Con deliberazione dell'Assemblea possono essere istituiti uffici anche in altre città.

COMPITI
Art. 2
L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:
a) di riunire nazionalmente le Aziende distributrici all'ingrosso che trattano il commercio dei prodotti di cui all'Art. 1, in un organismo unitario che rappresenti e tuteli gli interessi della categoria in tutti i settori dell'attività economica, sindacale, legislativa, fiscale e giuridica;
b) di rappresentare gli Associati per il riconoscimento e la valorizzazione ad ogni livello della loro attività professionale;
c) di esercitare ogni iniziativa atta a facilitare l'attività della categoria rappresentata in particolare attraverso rapporti diretti con gli organismi rappresentativi della produzione e degli utilizzatori clienti.
d) di promuovere la necessaria collaborazione tra i Soci per l'affermazione e il consolidamento di principi generali di correttezza commerciale e per il raggiungimento di una adeguata armonizzazione del mercato;
e) di aderire a enti, società, organizzazioni in Italia e all'estero aventi le medesime finalità dell'Associazione;
f) di promuovere e favorire l'adesione all'Associazione, in qualità di soci aderenti-aggeregati-sostenitori, di enti, di società commerciali e di servizi, di produttori, distributori e loro associazioni rappresentative interessati alla distribuzione della carta e affini.

SOCI
Art. 3
Possono essere Soci Effettivi:
- le Aziende e/o imprese che esercitano come attività prevalente il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'Art. 1 e che esplicitamente si impegnano a fornire, con la garanzia della massima riservatezza, all'Associazione stessa, tutti e dati e le documentazioni che verranno loro richieste ai fini del raggiungimento degli scopi indicati dal presente Statuto.;
- sono considerati distributori all'ingrosso le Aziende che, qualunque sia la loro forma giuridica, abbiano come attività prevalente l'acquisto, lo stoccaggio e la vendita di prodotti cartari e siano fiscalmente tenute alla stesura di un bilancio autonomo.
Possono altresì associarsi in qualità di soci aderenti-aggregati-sostenitori, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, i produttori, distributori e loro associazioni rappresentative, gli enti, le società commerciali e di servizi interessati alla distribuzione della carta e affini.
i soci aderenti-aggregati-sostenitori non hanno diritto all'elettorato passivo e attivo.
Possono essere invitati a partecipare a gruppi di lavoro eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.


Art. 4
- Per acquisire la qualità di socio effettivo occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa, sulla quale delibera il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
- Per acquisire la qualità di socio aderente-aggregato.sostenitore occorre presentare al Consiglio Direttivo dell'Associazione specifica richiesta sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente o della società interessata.
Il Consiglio Direttivo deciderà sull'adesione fissando modalità e condizioni contributive.


Art. 5
Le Aziende e/o imprese sia effettive che aderenti-aggregate-sostenitrici sono ammesse nella persona del legale rappresentate o suo delegato.


Art. 6
E' fatto obbligo ai Soci del regolare versamento delle quote associative stabilite.
I Soci si intendono impegnati inizialmente per due anni e successivamente di anno in anno finchè non abbiano inviato regolare lettera raccomandata R.R. di dimissioni, almeno sei mesi prima della scadenza del loro impegno.
L'anno sociale coincide con l'anno solare.


Art. 7
E' motivo di radiazione automatica:
a) la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta la ammissione;
b) il mancato pagamento dei contributi sociali;
c) la inosservanza delle norme statutarie.


Art. 8
Le norme sancite nel presente Statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione sono impegnative per ogni Socio.


Art. 9
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote annuali dovute dalle Aziende associate come effettive sulla cui entità delibera l'Assemblea su proposta del Consiglio;
- dalle quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo per i Soci aderenti-aggeregati-sostenitori;
- dalle eventuali elargizioni e contributi di sostegno eventualmente decise per iniziative particolari.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 10
Gli organi dell'Associazione sono:
1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

ASSEMBLEE
Art. 11
L'Assemblea è costituita dai Soci effettivi i quali possono farsi rappresentare da altri Soci, o da propri collaboratori muniti di apposita delega scritta; ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.
I Soci aderenti-aggeregati-sostenitori possono partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto.


Art. 12
L'Assemblea è convocata:
in via ordinaria una volta all'anno entro il primo semestre per:
a) il rinnovo eventuale delle cariche sociali;
b) il consuntivo dell'attività dell'anno precedente, la approvazione del programma di attività per l'anno corrente e delle relative quote;
il via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo del Soci.
I Soci sono convocati in Assemblea mediante lettera circolare (o a mezzo fax) da spedire almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza nonché indicazione della seconda convocazione.
Nei casi urgenti la convocazione può essere fatta anche con un preavviso di soli otto giorni e a mezzo fax.


Art. 13
Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono valide in prima convocazione allorché sia presente la metà più uno dei Soci.
Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti: le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Per le modifiche di Statuto occorre, anche in seconda convocazione, il voto favorevole dei due/terzi dei Soci presenti, personalmente o per delega.
Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente l?assemblea, salvo che un decimo almeno dei Soci presenti in Assemblea non richieda che venga adottato un diverso metodo, nel qual caso ci si atterrà al risultato della relativa votazione.
Comunque per elezioni alle cariche sociali si procede con votazione segreta.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14
Il Consiglio Direttivo, composto da 7 a 15 membri, viene eletto dall'Assemblea che ne determina il numero.
Il Consiglio rimane in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibli.
Sono eleggibili i legali rappresentati delle Aziende Associate o loro delegati.
Sono inoltre eleggibili fino ad un massimo di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, persone scelte per particolari meriti e competenze specifiche, anche se non in possesso dei requisiti precedenti, purchè proposti da imprese soci effettivi.


Art. 15
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica; le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti.
In caso di parità il voto del Presidente o chi ne fa le veci determina la maggioranza.


Art. 16
Qualora per un periodo qualsiasi venisse a rendersi vacante la metà dei posti del Consiglio Direttivo, Il Presidente o chi ne fa le veci, provvederà a convocare l'Assemblea per il suo completamento.
I nuovi eletti decadono dalla carica allo scadere del Consiglio.
Il Consiglio ha facoltà di cooptare fino ad un massimo di 4 membri.


Art. 17
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente.
In caso di nomina a Presidente o Vice Presidente di persona esterna, proposta da azienda associata, è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri.


Art. 18
Il Consiglio Direttivo:
- ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che può delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo che ritenesse di costituire;
- cura l'attuazione delle delibere assembleari provvedendo a quanto necessario per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- determina il contributo associativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottopone entro il mese di Dicembre e comunque in tempo utile per la determinazione dell'entità della quota associativa annuale, un budget previsionale di entrate / uscite alla Segreteria Generale dell'UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO per la relativa approvazione;
- nomina un Segretario di intesa con la Segreteria Generale dell'UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO e ne determina i compiti.
Il Consiglio, previo avviso, è convocato dal Presidente almeno 4 volte l'anno, nonché tutte le volte che lo richiedano almeno 3 dei suoi componenti.
Alle sedute del Consiglio possono assistere senza diritto al voto i consulenti, nonché gli esperti eventualmente nominati dal Consiglio stesso.
L'assenza consecutiva a 3 riunioni comporta la decadenza della carica.


Art. 19
Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto statutario.
Ne ha la firma, che può delegare.
Adempie a tutte le altre funzioni affidategli dallo Statuto.
Nei casi di assenza o di impedimento è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vice Presidente.


Art. 20
Le cariche sociali, normalmente gratuite, possono dar luogo al rimborso delle spese e ad eventuali indennità ed emolumenti per specifici incarichi operativi che potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 21
L'Associazione si scioglie quando gli scopi sociali siano venuti a mancare o sia reso impossibile il loro raggiungimento con il voto favorevole di 2/3 degli Associati.